Inammissibile il ricorso in proprio avverso il rifiuto di iscrizione all’albo degli avvocati (stabiliti)

Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato in proprio la decisione del Consiglio territoriale con la quale veniva rigettata la sua richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 3 settembre 2013, n. 153.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 15 Dicembre 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 26 Settembre 2014
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19675 del 03 Ottobre 2016 (respinge)
Codice Deontologico, Giurisprudenza CNF

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