All’udienza disciplinare davanti al CNF non ha diritto di interloquire il ricorrente che sia privo dello jus postulandi, se non attraverso il proprio difensore (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto di interloquire all’udienza di discussione davanti al CNF nel procedimento, ritualmente proposto, per l’impugnazione del rigetto della sua richiesta di iscrizione all’albo).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 15 Dicembre 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 15 Marzo 2013
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