La riproposizione della domanda di iscrizione all’albo dopo il rigetto della precedente

Il rigetto, ovvero il silenzio-rigetto, sulla domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati non preclude la riproposizione di una nuova istanza quando sopravvengano le condizioni e/o i requisiti per il suo accoglimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 10 dicembre 2015, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 10 Dicembre 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 17 Luglio 2014
Giurisprudenza CNF

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