Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Obbligo informativo assolto dal sostituto processuale – Adempimento del dovere anche per conto del dominus sostituito – Configurabilità

Va riformata, poiché manifestamente illogica e contraddittoria, la decisione con cui il C.d.O., nella medesima vicenda, prosciolga l’avvocato sostituto di altro collega dall’incolpazione di non avere informato adeguatamente la cliente sull’esito della causa e ritenga invece responsabile il solo professionista sostituito. Invero, le informazioni fornite alla cliente dal sostituto professionale in sede d’udienza, assente il dominus, adempiono al dovere posto dalle regole deontologiche in capo ad entrambi, il sostituto e il sostituito, con conseguente doveroso proscioglimento di ciascuno dall’addebito disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 3 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Allorio), decisione n. 33 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 16 Marzo 2011 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 03 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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