La condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 28, co. 5, L. n. 247/2012, secondo cui i Consiglieri dell’Ordine non possono essere eletti per più di due mandati, trova applicazione anche in caso di dimissioni volontarie nonché qualora la durata dei mandati sia stata di un solo giorno, ma mai retroattivamente (Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso l’elezione di un Consigliere che già aveva ricoperto due mandati, ma prima dell’entrata in vigore del Nuovo ordinamento forense. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 30 Novembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera
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