Tiene un comportamento gravemente censurabile perché contrario ai principi di dignità e decoro il professionista che avvicini i clienti di un collega e assuma iniziative per acquisire incarichi; accusi un collega di comportamenti contrari ai principi di dignità e decoro, chiedendo anche di procedersi disciplinariamente e penalmente nei suoi confronti, senza suffragare tali accuse con elementi concreti, benché invitato a farlo; in una controversia giudiziale assuma la difesa di un soggetto già assistito da un collega senza dare a quest’ultimo alcuna comunicazione dell’incarico ricevuto; usi in un atto giudiziario espressioni sconvenienti e offensive nei confronti di un collega attribuendogli un comportamento processuale scorretto, senza peraltro fornire chiarimenti in proposito benché ripetutamente ed espressamente invitato dal Consiglio dell’Ordine. Sanzione adeguata è la sospensione per 3 mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 9 dicembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 18
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 28 Febbraio 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 09 Dicembre 1992 (sospensione)
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