L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti così come l’eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che, a fronte del ritiro dell’esposto, il COA avrebbe dovuto archiviare il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tinelli), sentenza del 24 settembre 2015, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 17, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 214.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 30 Novembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 17 Novembre 2010 (sospensione)
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