Il concorso nella violazione del divieto di attività professionale senza titolo ed uso di titoli inesistenti

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, un praticante abilitato agevolava e rendeva possibile l’esercizio della professione forense ad un ex collega di studio radiato dall’albo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 11 novembre 2015, n. 172

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 11 Novembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 05 Aprile 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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