In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, deve ritenersi che la chiarissima, per quanto risalente, norma prevista dall’art. 37, comma 2, L.P. (ora, art. 17 L. n. 247/2012), debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Ne consegue che la cancellazione amministrativa non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente, mentre d’altra parte l’annullamento del provvedimento di cancellazione lascia impregiudicato l’esercizio dei poteri connessi alla tenuta degli albi affidati dalla legge professionale al Consiglio dell’ordine locale.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tirale), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 137.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 11 Novembre 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 31 Gennaio 2013 (cancellazione amm.va)
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