La dichiarazione di astensione di un componente del collegio non deve essere comunicata all’incolpato poiché questi non ha alcun interesse a sindacare i motivi personali che possono indurre all’astensione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 6 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Siciliano), sentenza del 28 febbraio 1994, n. 17
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 28 Febbraio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 06 Maggio 1992
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