Anche il difensore d’ufficio è tenuto ad assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, nell’ipotesi di impedimento alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente, ovvero ad indicare nella difesa un collega, a pena di sanzione disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il relativo motivo di impugnazione avverso la sentenza CNF n. 139/2015).
Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Iacobellis), SS.UU, sentenza n. 12196 del 14 giugno 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 12196 del 14 Giugno 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 139 del 24 Settembre 2015
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