Le dichiarazioni scritte rilasciate da terzi nel procedimento disciplinare non possono essere apprezzate come confessioni, trattandosi di privati che non sono parti del procedimento stesso, ma hanno unicamente il valore proprio degli elementi indiziari che come tali sono valutati dal giudice disciplinare nel contesto probatorio emergente dagli atti.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9287 del 09 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 24 Dicembre 2015
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