La mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità, essendo in facoltà del C.n.f. procedere a tutte le indagini istruttorie ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016
NOTA:
Con la sentenza di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 202/2015.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 24 Dicembre 2015
0 Comment