Il Consiglio locale presso cui l’avvocato cancellato si reiscrive riacquista pieni poteri disciplinari nei confronti del professionista, per tutto ciò che attiene alla condotta professionale da questi tenuta ed ai fatti aventi rilevanza disciplinare posti in essere anche per il periodo di cancellazione medesima (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’asserita insussistenza del potere disciplinare del COA per fatti contestati ad epoca in cui egli risultava cancellato dall’albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF sent. n. 188 del 28.12.2005.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 24 Settembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Maggio 2012 (sospensione)
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