La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 139

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 12 dicembre 2014, n. 182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Marzo 2009 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12196 del 14 Giugno 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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