Il professionista che, dopo aver rinunciato al mandato nei confronti di un cliente, assume contro lo stesso, dopo solo un mese, una iniziativa giudiziaria per conto di altro soggetto, viola il principio deontologico che impone al professionista una particolare prudenza nel promuovere azioni contro ex clienti, in conformità con l’obbligo di probità, dignità, decoro e lealtà professionale. Appare pertanto adeguata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 26 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 11 Febbraio 1994 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Novembre 1991 (avvertimento)
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