Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 122)
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9138 del 06 Maggio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 122 del 23 Luglio 2015
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