La risposta è nei seguenti termini.
Non può revocarsi in dubbio che il procedimento di negoziazione assistita sia un procedimento a pieno titolo stragiudiziale, in quanto volto a comporre una lite prima che la stessa sia portata all’esame dell’autorità giudiziaria. Il titolo del decreto legge 132 recita infatti “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”
L’intento del legislatore è stato quindi quello di affidare agli avvocati una parte del contenzioso, affinché, per il tramite dell’accordo raggiunto, cui viene attribuita efficacia esecutiva, sia ridotto quanto più possibile il contenzioso civile.
Tanto premesso, nulla cambia neppure per i procedimenti in materia di separazione o divorzio: agli accordi raggiunti viene attribuita l’efficacia dei corrispettivi provvedimenti giudiziali, così come nelle altre materie viene attribuita efficacia esecutiva, mentre la circostanza che l’accordo debba essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente non attribuisce allo stesso natura giudiziale.
Solo nell’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non rispetti l’interesse dei figli (e solo in questo limitato caso) il procedimento, all’atto della trasmissione al Presidente del tribunale, che dovrà fissare senza ritardo l’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé, il procedimento acquista natura giudiziale.
Pertanto l’avvocato stabilito potrà assistere uno dei coniugi in un procedimento di negoziazione assistita finalizzato alla separazione, ovvero alla cessazione degli effetti civili, o allo scioglimento del matrimonio, senza l’assistenza di un Collega iscritto all’Albo ordinario.
Ove l’accordo non fosse ritenuto rispondente all’interesse dei figli, l’avvocato stabilito dovrà invece essere affiancato da un Collega iscritto all’Albo ordinario, per la successiva fase avanti il Presidente del Tribunale, acquistando la medesima, come si è detto, carattere giudiziale.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 18 novembre 2015, n. 115
Quesito n. 110, COA di Brescia
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 115 del 18 Novembre 2015- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera (quesito)
0 Comment