Premesso che l’espressione “onorario” non può essere intesa in senso tecnico, in quanto la distinzione tra diritti e onorari è venuta meno con l’abrogazione delle tariffe forensi ad opera dell’art. 9 del D.L. n. 1/2014, la Commissione osserva quanto segue.
L’attività del domiciliatario, comunque svolta, deve essere adeguatamente retribuita. Fermo restando il principio della libera determinazione del compenso, di cui all’art. 13 della legge n. 247/12, potrà farsi riferimento, se del caso, all’art. 8, comma 2, del D.M. n. 55/14 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) che testualmente prevede che “all’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 18 novembre 2015, n. 113
Quesito n. 108, COA di Pesaro
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 113 del 18 Novembre 2015- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera (quesito)
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