Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto – Sussistenza – Sanzione – Sospensione dall’esercizio professionale per mesi due.

È lesivo del dovere di probità, dignità e decoro professionale, e quindi costituisce fatto rilevante dal punto di vista disciplinare, il comportamento dell’avvocato che si appropri di somme consegnategli dal proprio assistito, al fine di adempiere ad una transazione intercorsa con il creditore, imputandole ai propri onorari, senza neppure darne comunicazione e permettere di valutare la congruità del compenso richiesto. Appare quindi adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di mesi due. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Firenze, 14 novembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ricciardi), sentenza del 11 febbraio 1994, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 11 Febbraio 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 14 Novembre 1990
Giurisprudenza CNF

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