Quota di iscrizione all’albo ed assenza di reddito

L’assenza di reddito, peraltro non debitamente comprovata, non esonera l’avvocato – quale pretesa forza maggiore – dall’obbligo di provvedere al versamento delle quote di iscrizione all’albo, registro o elenco professionale (art. 2 L. n. 536/1949), che si configura come “quota associativa” ad un ente ad appartenenza necessaria ai fini del legittimo esercizio della professione, della cui legittimità costituzionale non può ragionevolmente dubitarsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 23 luglio 2015, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 11 Maggio 2012 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment