L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati. Conseguentemente, l’art. 11 c. 2 L. 247/2012 (secondo cui l’inadempimento dell’obbligo formativo presuppone il mancato compimento del sessantesimo anno di età) può applicarsi retroattivamente (Nel caso di specie, il professionista -ultrasessantenne- era stato sanzionato per aver violato l’obbligo formativo. In applicazione del principio di cui in massima, poiché nelle more del procedimento disciplinare entrava in vigore il nuovo ordinamento professionale con il nuovo limite d’età, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112.
Con particolar riferimento alla successione nel tempo delle norme del codice deontologico, cfr. Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015, e, ancor prima dell’entrata in vigore dell’art. 65 L. n. 247/2012, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 18 luglio 2013, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127.
Sull’applicazione dell’opposto -ed ormai più risalente- principio del tempus regit actum cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), sentenza n. 31 del 16 marzo 2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 09 Giugno 2011 (censura)
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