Il professionista che, anteriormente al conferimento dell’incarico, stipula un patto di quota lite col cliente, senza avvisare quest’ultimo della violazione di un divieto, pur dovendone essere a conoscenza; che, per indurre il cliente al rispetto di tale patto, minaccia di divulgare notizie riservate in modo da danneggiarlo; che non informa il cliente sull’esecuzione del mandato ricevuto; che non restituisce i documenti inerenti all’esecuzione della pratica per la quale ha ricevuto mandato, è disciplinarmente responsabile e merita la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 08 Febbraio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Settembre 1991
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