Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9149 del 06 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 22 Luglio 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 07 Novembre 2012 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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