Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 16 luglio 2015, n. 107
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 16 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (avvertimento)
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