Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF sentenza 12 dicembre 2013, n. 204.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 16 Luglio 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 20 Giugno 2011 (censura)
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