Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di rendiconto e messa a disposizione di somme – Mancata risposta al Consiglio dell’Ordine in relazione a un esposto – Violazione – Sanzione – Sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei.

Il professionista che trattiene indebitamente somme incassate dal debitore per conto del proprio cliente, e persiste nell’inadempimento dopo anni dall’incasso, nonostante ripetute sollecitazioni in ordine al versamento e l’apertura del procedimento disciplinare e la trattazione del ricorso in sede giurisdizionale; che omette di rispondere alla lettera con cui il Consiglio dell’Ordine lo invita, prima dell’apertura del procedimento disciplinare, ad offrire chiarimenti in ordine all’esposto presentato nei suoi confronti, pone in essere una violazione di un preciso dovere sussistente in capo al professionista, e rappresenta un atto non conforme alla dignità, al decoro e alla correttezza professionale. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi sei. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 2 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 8 febbraio 1994, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 08 Febbraio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Dicembre 1991 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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