In tema di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense, impugnata con ricorso alle sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 373 cod. proc. civ., con la conseguenza che è inammissibile un’istanza “cautelare” contenuta nel ricorso per Cassazione stesso.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Blasi), SS.UU, ordinanza n. 3734 del 25 febbraio 2016
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 4112/2007.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 3734 del 25 Febbraio 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 135 del 23 Luglio 2015
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