La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente (nella specie, dallo stesso dichiarata a mezzo PEC, inviata al CNF e al COA), determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 12 marzo 2015, n. 36.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 16 Luglio 2015 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 07 Novembre 2013
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