Contravviene al divieto di cui all’art. 21 cdf (ora, 36 ncdf) -Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti- il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo del praticante, nel frattempo divenuto avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 90
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 11 Giugno 2015 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 21 Maggio 2013 (cancellazione)
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