Ricordato come l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 11 legge professionale) miri alla tutela del cittadino e sia quindi un requisito essenziale per il corretto svolgimento della professione, si ritiene, in linea con i pareri prima d’ora espressi (20.2.2015 n.20), che la formazione continua costituisca un “prerequisito” per la iscrizione negli elenchi succitati e non possa quindi essere ignorata anche ai fini del mantenimento della iscrizione.
La formazione continua era già prevista dalla l.n.247/2012 entrata in vigore il 2.2.13 ed il regolamento n. 6/2014 non ha fatto altro che ribadire all’art. 25 comma 7 quale sia la finalità superiore perseguita.
Si ritiene pertanto che il mancato assolvimento a tale obbligo e/o la mancanza di prova di avervi adempiuto, non consenta l’iscrizione dell’avvocato negli Elenchi precisati nel quesito.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 18 novembre 2015, n. 112
Quesito n. 95, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 112 del 18 Novembre 2015- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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