In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che nulla osti, esistendone i presupposti di legge, all’iscrizione dell’avvocato di altro Paese dell’Unione Europea, che intenda stabilirsi ed esercitare la professione in Italia, nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti, anche qualora questi sia dipendente di ente pubblico ed intenda svolgere la professione unicamente nell’interesse e per gli affari dell’ente. Anche alla luce della sentenza CNF, 17.12.2008, n. 156, ritiene la Commissione che di tale eventualità debba essere dato opportunamente conto mediante annotazione nella Sezione speciale dell’Albo.
Naturalmente dovrà essere verificata, in relazione a tale ultima annotazione, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 23, Legge n.247/2012 e dunque segnatamente: che risulti da una deliberazione dell’ente la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione degli affari legali dell’ente stesso, cui il dipendente che chiede l’iscrizione sia assegnato; l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, nel cui contratto di lavoro sia garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato; la responsabilità dell’ufficio essendo attribuita ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
Resta fermo – come già ritenuto da questa Commissione, ad esempio con il proprio parere n. 41 del 24.5.2012 – che l’attività professionale potrà essere esercitata esclusivamente nell’interesse e per gli affari dell’ente e sulla base di intesa con avvocato addetto all’Ufficio legale dell’ente pubblico.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 18 novembre 2015, n. 111
Quesito n. 87 COA di Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 111 del 18 Novembre 2015- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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