Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 cdf, ora 33 ncdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 11 Giugno 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 27 Settembre 2011 (censura)
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