L’avvocato che assuma la difesa di una parte contro altra da lui già assistita pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, a nulla valendo una ipotetica eventuale differenza tra difesa formale di un società e difesa sostanziale dei soci.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 28.09.1996, n. 113.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 11 Giugno 2015 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Luglio 2011 (sospensione)
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