Le memorie illustrative non possono rivestire altra finalità che quella di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi nel ricorso e non possono, quindi, contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, il ricorrente eccepiva di non essere stato ascoltato nel procedimento innanzi al Consiglio locale esclusivamente con le memorie depositate nel corso del giudizio di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, peraltro ritenuta infondata anche nel merito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. 4 ottobre 2013, n. 22748; Cass. 30 maggio 2011, n. 11946; Cass. 22 gennaio 2007, n. 1270 e Cass. 23 marzo 2002, n. 4199; Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28049; Cons. Naz. For. 30 maggio 2007, n. 45 e 13 febbraio 1993, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6958 del 17 Marzo 2017 (respinge)
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