Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79
NOTA:
Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. For. 9 giugno 2008, n. 49 e Cons. Naz. For. 10 novembre 2005, n. 142.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 06 Giugno 2015 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 18 Luglio 2013 (sospensione cautelare)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6958 del 17 Marzo 2017 (respinge)
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