Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il cliente – Azione giudiziale per il pagamento delle competenze professionali – Divieto ex art. 49 c.d.f. – Applicabilità

L’art 49 del codice deontologico forense si applica anche nei confronti dell’avvocato che agisca in giudizio contro il proprio cliente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali nel caso previsto dall’art. 46 dello stesso codice. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bulgarelli), decisione n. 31 del 16 marzo 2011

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 16 Marzo 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 09 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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