La difesa non giustifica l’offesa: illecito ridicolizzare la tesi altrui

Nel conflitto tra diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte al decoro e all’onore prevale il primo salvo l’ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa e siano oggettivamente ingiuriose; pertanto non commette illecito disciplinare l’avvocato che, in un atto del giudizio, usi espressioni forti per effettuare valutazioni generali attinenti alla materia del contendere e a scopo difensivo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 6 giugno 2015, n. 74

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 6 giugno 2002, n. 81.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment