Avvocati stabiliti: escluso il controllo sull’esercizio professionale effettivo, effettuata dal COA durante il triennio di stabilimento

In tema di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, la prova dell’esercizio professionale effettivo può essere richiesta dal COA iscrivente solo una volta maturati i tre anni di iscrizione in qualità di avvocato stabilito, in sede di richiesta di integrazione del professionista nell’albo ordinario, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, mentre durante il triennio di stabilimento il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, quindi escluse altre e diverse circostanze, come quelle relative alle modalità di svolgimento dell’attività professionale, le quali potranno essere verificate e valutate unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disapplicato il Regolamento del COA appellato, il quale prevedeva che rientrerebbe tra i compiti del Consiglio «verificare il regolare ed effettivo esercizio dell’attività professionale con il proprio Avvocato d’intesa e nel distretto di competenza» ivi altresì affermandosi che la verifica dell’esercizio effettivo e regolare della professione avverrebbe ai fini della sua integrazione nell’albo ordinario, al termine del triennio, ovvero anche prima in presenza dei requisiti previsti dalla legge, qualora l’interessato proponga domanda di dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 96/2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 25 Maggio 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Luglio 2013
abc, Giurisprudenza CNF

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