L’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che l’incolpato possa facilmente rendersi conto dell’esatta data dell’udienza predetta.
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23540 del 18 Novembre 2015 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 160 del 24 Novembre 2014
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