Come più volte ribadito da questo Consiglio, il termine quinquennale di prescrizione, di cui all’art. 51 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre dal giorno della consumazione del fatto, qualora questo non costituisca reato, rimanendo interrotto unicamente dall’apertura del procedimento disciplinare o, al limite, dalla notifica all’incolpato della relativa deliberazione. E quando più siano i fatti tra di loro connessi, ai fini della prescrizione, la data di consumazione di ciascuno di essi deve essere considerata in modo autonomo e distinto, qualora non siano manifestazione di un abituale e sistematico comportamento illecito. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 28 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 28 Dicembre 1993 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Ottobre 1991 (sospensione)
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