Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, con sentenza CNF n. 202/2013 emanata in base della vecchia disciplina codicistica, il professionista era stato sanzionato con la cancellazione dall’albo per un illecito che il nuovo codice deontologico –medio tempore entrato in vigore- sanziona con la sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso in parte qua, rinviando quindi la causa al CNF per la rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole all’incolpato).
Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3023 del 09 Febbraio 2015 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 202 del 12 Dicembre 2013
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