Il parere è reso nei seguenti termini.
Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dall’ art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
Tuttavia, in assenza del regolamento ministeriale previsto dal comma 13 del medesimo art. 41, tale requisito non può ancora ritenersi obbligatorio per legge.
Restano salve le prassi interne ai singoli Ordini territoriali che, nei rispettivi Regolamenti per la pratica forense, abbiano già autonomamente introdotto tale requisito nella vigenza del DPR n. 101/90.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 21 ottobre 2015, n. 107
Quesito n. 97, COA di Patti
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 107 del 21 Ottobre 2015- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera (quesito)
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