Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 06 Giugno 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 28 Novembre 2013 (sospensione cautelare)
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