Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Termine concesso al ricorrente per la presentazione di proprie deduzioni – Natura ordinatoria di tale termine – Concessione di un termine perentorio da parte del Consiglio dell’Ordine – Nullità del procedimento.

Costituisce un vizio procedurale che dà luogo a nullità del procedimento, il fatto che il Consiglio dell’Ordine abbia concesso al ricorrente un termine perentorio per la presentazione delle proprie difese a discolpa (nella fattispecie sette giorni): il termine previsto dagli artt. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 45 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 34 (in base ai quali all’interessato devono essere concessi non meno di 10 giorni per presentare le proprie deduzioni) deve infatti considerarsi, in analogia con l’ordinamento processuale civile, di natura semplicemente ordinatoria. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 ottobre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 28 Dicembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Ottobre 1992
Giurisprudenza CNF

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