La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.
NOTA:
In senso conforme, Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 28 Aprile 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 19 Settembre 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15206 del 22 Luglio 2016 (accoglie)
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