Il patto di quota lite non può derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati

La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante, sicché l’eventuale patto di quota lite non può comunque derogare al divieto deontologico di richiedere compensi manifestamente sproporzionati.

Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014

NOTA:
In arg. cfr. pure Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Perfetti U. (già vice pres. CNF), Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in Riv. Dir. Civ., n. 2/2013, pag. 413 e ss.

Giurisprudenza Cassazione

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