Il codice di procedura civile non disciplina l’ipotesi della nomina di una pluralità di difensori, diversamente da quello di procedura penale (art. 96), che attribuisce all’imputato il «diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»; ne consegue la non trasferibilità nel processo civile (e nel procedimento disciplinare cui sia applicabile il codice di rito civile) del principio secondo cui, in caso di nomina di due difensori, la concreta estrinsecazione del diritto di difesa è salvaguardata solo se entrambi, con gli opportuni avvisi, siano stati autonomamente posti in grado di esercitare il loro mandato (Nel caso di specie, il ricorrente aveva pregiudizialmente eccepito la mancata comunicazione dell’avviso d’udienza al codifensore. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione).
Corte di Cassazione (pres. Luccioli, rel. Di Amato), SS.UU, sentenza n. 12924 del 29 maggio 2014
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 12924 del 29 Maggio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 107 del 17 Luglio 2013
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