Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto anche nei confronti del Consiglio Nazionale Forense).
Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 12066 del 29 maggio 2014
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014, Cass. S.U. 24-1-2013 n. 1716, Cass. S.U. 16-7-2008 n. 19513, Cass. S.U. 5-7-2006 n. 15289, Cass. S.U. 17-9-2004 n. 18771, Cass. S.U. 6-6- 2003 n. 9075, Cass. S.U. 27-3-2002 n. 4446.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 12066 del 29 Maggio 2014 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 111 del 18 Luglio 2013
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