Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Provvedimento del Consiglio dell’Ordine – Notifica oltre il termine ex art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – Presunta inefficacia – Natura ordinatoria di tale termine – Non sussiste.

Costituisce un indirizzo costante del C.N.F. quello secondo cui il termine di 15 giorni per la notifica all’interessato della decisione adottata dal Consiglio dell’Ordine è termine avente carattere ordinatorio e non perentorio, onde la sua inosservanza non determina alcuna nullità, bensì il semplice spostamento del dies a quo per l’eventuale impugnazione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 30 Novembre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment